IL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO DEL BIO VENEZIA

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Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento interno del Bio Venezia, d’ora in poi Biodistretto, è parte integrante dello statuto e deve essere approvato e modificato dall’assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento disciplina i rapporti tra Socio e Biodistretto e il funzionamento del Biodistretto stesso.

Articolo 2 – l Soci del Biodistretto

Il richiedente potrà essere iscritto a tutte le categorie nelle quali svolge la propria attività e per le quali ne faccia specifica richiesta all’atto di iscrizione.

Esse sono:

  • produttori biologici certificati;
  • operatori dell’accoglienza e del commercio (agriturismi, ristoranti, bar, enoteche, alberghi, distributori, negozi alimentari, rete di vendita, etc);
  • associazioni ed enti di ricerca: associazioni di produttori, associazioni e società che svolgono attività di servizio ai produttori, enti locali che svolgono attività attinenti alla produzione agricola, enti di ricerca e università;

Articolo 3 – Obblighi del Socio

Il richiedente assume la qualifica di socio solo quando abbia soddisfatto le formalità di ammissione stabilite dallo statuto e solo quando la sua domanda risulti accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio pertanto, come tale, oltre ad uniformarsi ed osservare scrupolosamente le norme statutarie, per l’iscrizione deve disciplinarsi a quanto segue:

a. Quota Ammissione: versamento della quota di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall’assemblea dei soci; essa s’intende versata a fondo perduto, non è trasferibile e rivalutabile.

b. Quota Annuale: la quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall’assemblea dei soci.

c. Quota Servizi: comprenderà nell’arco dell’anno solare tutte quelle attività legate alla promozione e comunicazione, oltre alle attività di assistenza tecnica in aula e in campo, compreso il supporto della stessa presso ogni singola azienda. Sarà calcolata in base agli ettari di proprietà divisi in viticolo e seminativo/frutticolo.

Articolo 4 – Il Sostenitore del Biodistretto

Potranno essere sostenitori del Biodistretto sia le persone fisiche che giuridiche quali amministrazioni pubbliche, associazioni e quanti intendono condividere gli scopi del Biodistretto. Hanno il diritto di partecipare alle attività del Biodistretto e a servizi, incontri tecnici e informativi a loro dedicati senza però far parte della compagine sociale.

Il Sostenitore, persona fisica, è un cittadino che potrà partecipare al Biodistretto acquisendo la tessera annuale con la quale avrà il diritto di usufruire alle agevolazioni promosse dai produttori e a loro dedicate.

Il Sostenitore, persona giuridica, è un ente pubblico, amministrazione comunale o altro che sottoscriverà il documento di “impegni ed obbiettivi” ed avrà la possibilità di richiedere l’utilizzo del logo del Biodistretto.

Il Sostenitore potrà essere informato delle attività del Biodistretto comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica.

Il Sostenitore è parte integrante ed essenziale del Biodistretto.

Articolo 5 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Biodistretto è in carica per tre anni, gli amministratori sono rieleggibili, ed è composto da 7 amministratori, compreso un Presidente e un Vicepresidente. La composizione deve rispettare la seguente ripartizione:
  •   4 rappresentanti per la categoria “produttori biologici certificati”;
  •   1 rappresentante per la categoria “operatori dell’accoglienza e del commercio”;
  •   2 rappresentante associazioni, enti locali e ricerca (AIAB e CVV);

Articolo 6 – Rinnovo Organi Sociali

Il Consiglio Direttivo è in carica per tre anni; il suo rinnovo si effettua secondo quanto previsto dallo statuto sociale e dalle seguenti procedure:
  1. La segreteria del Biodistretto invia comunicazione ai soci con richiesta di candidatura sulla propria categoria di appartenenza. Qualora il socio sia iscritto a più categorie, all’atto della propria richiesta di candidatura sceglie la categoria per la quale chiede di essere inserito.
  2. La candidatura deve pervenire almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
  3. Possono candidarsi solo i soci in regola con i contributi associativi.
  4. La segreteria del Biodistretto preparerà una lista con le candidature ricevute, divisa per categoria.
  5. Ogni socio ha diritto ad un voto ed indicherà nella scheda di votazione le proprie preferenze nella sua categoria di appartenenza.
  6. Saranno eletti coloro che avranno avuto il numero più alto dei voti fino al raggiungimento dei posti disponibili.
  7. Il seggio elettorale composto da due scrutatori ed un suo presidente sarà nominato dall’assemblea e procederà allo spoglio delle schede subito dopo la chiusura delle votazioni.
  8. I risultati delle votazioni saranno pubblicate nel sito internet del Biodistretto entro i successivi 15 giorni.
Le deleghe concorrono a formare il numero delle presenze e quindi sono conteggiate agli effetti del numero legale per la validità dell’Assemblea. La delega può essere affidata anche a parenti entro il terzo grado e al coniuge purché componenti dell’impresa familiare ed a dipendenti, che abbiano poteri almeno di ordinaria amministrazione, nonché, nel caso di Società, a membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega da parte del proprio Presidente.
Ogni socio può essere portatore di due deleghe.

Articolo 7 – I Comitati tecnici

I comitati tecnici sono nominati dal Consiglio Direttivo del Biodistretto.

Il Comitato tecnico affronta le diverse tematiche inerenti al loro incarico, più precisamente, propongono e analizzano gli argomenti di loro pertinenza e riferiscono al Consiglio Direttivo i loro risultati.

Il Presidente dei Comitati tecnici sono designati dal Consiglio Direttivo: convocano il Comitati tecnici a loro discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Articolo 8 – Funzionamento del Biodistretto

Gli Amministratori che vengono espressamente nominati a rappresentare il Biodistretto nelle società, enti o associazioni, devono dare opportuna relazione informativa al Presidente del Consiglio Direttivo dopo ogni riunione.

Il Biodistretto può avvalersi di un coordinatore nominato dal consiglio Direttivo.

Il coordinatore è responsabile dell’organizzazione e gestione tecnica ed amministrativa del Biodistretto e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Coordinamento ed alle riunioni dei Comitati tecnici.

Su espressa autorizzazione del Presidente può rappresentare il Biodistretto in manifestazioni pubbliche, enti, consorzi, organismi ed associazioni che svolgono attività connesse a quelle del Biodistretto.

Articolo 9 – Marchio Consortile

Il marchio del Biodistretto può essere utilizzato dal socio e dal sostenitore “persona giuridica”, nella propria documentazione, ad uso promozionale ed istituzionale. L’utilizzo del marchio deve essere autorizzato, per iscritto, dal Consiglio Direttivo del Biodistretto. Su discrezione del Presidente, il marchio può essere concesso per tempi limitati ed in occasione di eventi o singole pubblicazioni.

Con la perdita della qualità di socio o il non rispetto degli impegni sottoscritti, decade la possibilità di utilizzare il marchio a qualsiasi titolo.